1. In materia di computo e decorrenza dei termini, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di prevedere che, quando la legge penale faccia dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, si osservi il calendario comune e che, quando la legge penale stabilisca un termine, il giorno della decorrenza non sia computato.