Art. 13.
(Computo e decorrenza dei termini).

      1. In materia di computo e decorrenza dei termini, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di prevedere che, quando la legge penale faccia dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, si osservi il calendario comune e che, quando la legge penale stabilisca un termine, il giorno della decorrenza non sia computato.

 

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